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L'associazione zen bodai dojo è membro dell' UBI, Unione Buddhista Italiana

Foto Walter Krepulat
 
Lo statuto
 


Art.1 - COSTITUZIONE, SEDE, E DURATA

1.1 L'Associazione è stata costituita in data 19/11/2008, registrata presso l'agenzia delle entrate all'ufficio territoriale di Alba in data 25/11/2008, in origine denominata Associazione "Bodai" e successivamente nel 2013 con delibera del Consiglio Direttivo e successiva modifica registrata presso l'agenzia delle entrate prende il nome di "ASSOCIAZIONE ZEN BODAI DOJO".

L'ASSOCIAZIONE ZEN BODAI DOJO è un ente religioso, apolitico e senza fine di lucro, con sede legale in via Fratelli Ambrogio, 25 ad Alba (CN) e con sede operativa in qualsiasi altro luogo che venga individuato di volta in volta per lo svolgimento del programma delle proprie attività. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato italiano o all’estero.

1.2 L’Associazione è intenzionata ad acquisire il riconoscimento giuridico in qualità di ente religioso.

1.3 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - OGGETTO

2.1 L'ASSOCIAZIONE ZEN BODAI DOJO è un'Associazione religiosa, un' istituto di studi di Buddhismo Zen Soto, di tradizione Mahayana, rivolta alla pratica e alla diffusione del Dharma con riferimento ai Tre Gioielli e alle Quattro Nobili Verità. Ha come principale obiettivo di organizzare e diffondere la pratica del Buddhismo Zen Soto trasmessa a partire dal Buddha Shakyamuni dai Maestri come Bodhidharma, Tosan, Dôgen, Keizan, Kodo Sawaki, Taisen Deshimaru, Niwa Rempo, Roland Yuno Rech e il suo discepolo, nostro Maestro Giuseppe Mokuza Signoritti. L'Associazione studia, pratica e trasmette i principi fondamentali di questa tradizione adattandoli alle attuali condizioni di vita in Europa.

L'ASSOCIAZIONE ZEN BODAI DOJO è affiliata moralmente all' ASSOCIATION ZEN INTERNATIONALE fondata dal Maestro Taisen Deshimaru, con sede legale in 175 rue de Tolbiac a Parigi in Francia, è inoltre affiliata moralmente all' ABZE ASSOCIATION BOUDDHISTE ZEN D'EUROPE Associazione dei discepoli del Maestro Roland Yuno Rech con sede in 27 avenue Jean Médecin a Nizza in Francia. I membri dell'ASSOCIAZIONE ZEN BODAI DOJO si affidano alla guida spirituale del Maestro Giuseppe Mokuza Signoritti. La Guida Spirituale è responsabile in via esclusiva degli insegnamenti, della dottrina e della realizzazione delle finalità religiose e morali dell'Associazione. E' sua competenza esclusiva designare il o i suoi successori.

La Guida Spirituale dell'ASSOCIAZIONE ZEN BODAI DOJO è inoltre responsabile in via esclusiva della programmazione di tutta l'attività spirituale dell'Associazione e può nominare un Coordinatore Spirituale o un Consiglio Spirituale per la realizzazione del programma relativo.

2.2 L'Associazione si propone di raggiungere gli scopi sopra citati nelle proprie sedi italiane o all'estero anche mediante lo svolgimento di attività culturali e a tal fine potrà svolgere l'insegnamento la divulgazione della religione e della filosofia buddhista e della pratica meditativa denominata zazen, attraverso corsi intensivi di studio e pratica, conferenze, scuole, ritiri, incontri, dispense e altri materiali anche su supporto elettronico informatico, anche in discipline affini come ad esempio seminari di cucitura del Kesa, corsi di yoga, di cucina Zen e di pittura Sumi-e.

2.3 Nell'ambito della propria attività istituzionale l'Associazione potrà porre in essere ogni tipo di iniziativa che sia ritenuta utile al conseguimento dei propri fini ed in particolare:

a) corsi di studio, di meditazione e ritiri, anche di lunga durata, sia per praticanti sia per studiosi, finalizzati alla pratica del Buddhismo Zen e anche alla formazione di insegnanti;

b) organizzare corsi di formazione di carattere etico, culturale e sociale. L'Associazione potrà fornire ai partecipanti ai corsi ed agli insegnanti le strutture recettive o di accoglienza con relativi servizi.

c) organizzazione e gestione di conferenze, convegni, manifestazioni, seminari e mostre, sia nella propria sede che in altre sedi, sia in Italia che nel resto d'Europa. Le diverse iniziative possono essere pubblicizzate nella maniera più opportuna e proposte anche ai non aderenti all'Associazione, nel rispetto della normativa vigente.

d) raccogliere insegnamenti dei maestri buddhisti procedendo alla loro traduzione se del caso, riproduzione e diffusione anche su supporto elettronico, video e informatico;

e) creare in seno alla comunità buddhista le condizioni adatte alla costituzione ed allo sviluppo di monasteri o altri centri di pratica sia in Italia che all'estero, contribuendo inoltre al sostenimento di monaci e monache seconde le regole buddhiste;

f) promuovere attività di volontariato a scopo sociale ed umanitario partecipando eventualmente a progetti di cooperazione internazionale;

g) organizzare la raccolta di fondi da destinare in beneficenza ad enti, istituzioni o singole persone bisognose, in Italia e all'estero, con le modalità più opportune, nei modi previsti dalla legge e dalle norme del presente statuto. Tale attività non può in ogni caso diventare l'attività principale dell'associazione.

h) collaborare con altri enti e strutture preposte nell'assistenza a carcerati, ai diversamente abili, anziani, bambini, allievi di scuole di ogni ordine e grado, malati, o in genere persone in situazione di disagio sia fisico che psicologico che socio-economico ed eventualmente costituire o partecipare a una o più organizzazioni specifiche a tale scopo;

i) mantenersi costantemente disponibile ad una collaborazione diretta con altre associazioni, con scuole di ogni ordine e grado, università e ricercatori privati. Privilegiando in particolar modo ogni attività volta all'assistenza spirituale degli anziani e dei giovani in difficoltà, tramite una consapevole e fattiva pratica, seguendo anche l'esempio di analoghe associazioni buddhiste;

j) nel rispetto delle leggi vigenti, provvedere ai riti funebri e alla conservazione dei resti dei fedeli;

k) istituire borse di studio per studenti e ricercatori meritevoli e per la formazione di traduttori;

l) tradurre, stampare e distribuire testi originari buddhisti;

m) produrre e diffondere audiovisivi e periodici a mezzo stampa, sito web ed ogni altro mezzo idoneo;

n) organizzare e gestire corsi di meditazione, seminari di cucitura del Kesa, di yoga, di cucina Zen e di pittura Sumi-e;

o) si propone di istituire e gestire opere di interesse religioso, sociale, culturale, sportivo, e di realizzare qualsiasi altra iniziativa che concorra alla diffusione ed all'affermazione del suo credo ed alla formazione dei bambini, dei giovani, degli adulti e degli anziani.

p) sostenere qualsiasi iniziativa citata nell'Intesa tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana (UBI) e in generale qualsiasi iniziativa analoga o complementare a quelle suesposte purché coerente con i principi del Buddhismo Zen Soto;

q) effettuare ogni altra iniziativa o attività che per contenuto sia atta al raggiungimento dello scopo sociale, quindi anche operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi dell'Associazione nel rispetto delle normative vigenti.

Per lo svolgimento di tutte le attività ritenute di interesse generale dal nuovo codice del terzo settore sarà costituito un apposito “ramo” dotato di regolamento e patrimonio propri e verranno redatte scritture contabili separate in ottemperanza alle norme previste dalla riforma del terzo settore.

Art. 3 - SOCI E FEDELI

3.1 L’iscrizione all’Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall’Associazione e che provvedano al versamento, all’atto dell’ammissione, della quota di iscrizione annuale.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. La decisione dell’organo di Direzione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di diniego il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. In presenza di gravi motivi, e comunque nel rispetto delle normative vigenti, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. In particolare l'esclusione opera nei casi di indegnità, violazione di norme di legge, sia civili che penali, mancato versamento di quote o contributi, svolgimento di attività incompatibili con gli scopi dell'Associazione o concorrenziali, qualunque altra causa non qui specificata che possa arrecare nocumento morale o patrimoniale all'Associazione.

3.2 La quota associativa annuale, con riferimento all’anno solare in corso, decade, pertanto ogni 31 dicembre indipendentemente dalla data di adesione. L’importo delle quote associative viene stabilito ed aggiornato tramite deliberazione del Consiglio Direttivo .

3.3 I soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

3.4 La qualifica di socio si perde per morosità o mancato rinnovo della quota associativa annuale entro il 31 gennaio, per indegnità (sancita dal Consiglio Direttivo ), per dimissioni o per decesso.

3.5 I fedeli sono tutti coloro che, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità, orientamento sessuale ed opinioni politiche, manifestano fiducia nell'insegnamento di Buddha Shakyamuni e della pratica religiosa buddhista, avendo preso rifugio nei "Tre Gioielli" (Buddha, Dharma e Sangha) e conoscendo le "Quattro Nobili Verità", così come trasmesse dalla propria tradizione di appartenenza.

3.6 I fedeli hanno libero accesso, salvo comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, in modo gratuito ai templi e alle sale di meditazione dell'Associazione e possono partecipare alle attività di culto collettive ivi svolte nel pieno rispetto della programmazione. Per attività di culto si intendono attività come zazen (meditazione seduta), la cucitura del kesa, le meditazioni guidate, le preghiere collettive, la recitazioni di sutra, le cerimonie di offerte e prosternazioni, le iniziazioni, le cerimonie di ordinazioni laiche e monastiche e celebrazioni delle festività religiose. Ai fedeli possono essere richieste offerte esclusivamente su base volontaria. I fedeli sono tenuti a mantenere in tutti i locali dell'Associazione un'attitudine nonviolenta nel comportamento, nella parola e verso le altrui opinioni.

Art. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

4.1 Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

4.2 Ciascun socio, in regola con il versamento delle quote o contributi annuali, se maggiorenne ha diritto a partecipare all'Assemblea ove esprime un voto qualunque sia il valore della quota o del contributo versati.

4.3 Ciascun socio ha diritto a frequentare i locali e le aree sociali, a fruire delle attività e a partecipare alle manifestazioni e incontri promossi dall'Associazione, nonché a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 7.

4.4 Il socio che non corrisponda la quota associativa annuale alla scadenza prevista è dichiarato moroso e decade automaticamente dalla qualifica di socio senza necessità di ulteriore comunicazione.

4.5 Il socio, che per qualsiasi ragione abbia cessato di far parte dell'Associazione, o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo non può tenere la retrocessione in tutto o in parte delle quote o dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale dell'Associazione.

4.5.1 Le quote e i contribuiti dei soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - ORGANI SOCIALI

5.1 Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Tesoriere
- la Guida Spirituale
- i Ministri di Culto
- il Comitato d'Onore

Art. 6 - L'ASSEMBLEA

6.1 L'Assemblea è costituita dai tutti soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota o del contributo annuale. Ogni socio abilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare per mezzo di delega scritta da un altro socio abilitato a partecipare all'Assemblea stessa. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

6.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, anche in luogo diverso dalla sede associativa oppure tramite video conferenza, mediante comunicazione scritta da recapitare per posta ordinaria o raccomandata o posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di informazione informatizzata, almeno otto giorni prima della data prevista per la prima convocazione della riunione. In caso di urgenza, ma mai se l'ordine del giorno prevede la trattazione del bilancio consuntivo o del bilancio preventivo, la comunicazione potrà essere recapitata almeno tre giorni prima della data prevista. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, come citato precedentemente, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

6.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente con l'ausilio di un Segretario scelto tra i soci presenti alla riunione. Le deliberazioni sono verbalizzate a cura del segretario in apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario che ne cureranno la conservazione e ne assicureranno la consultazione da parte di tutti i soci.

6.4 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente od in caso di assenza od impedimento dal Vice Presidente almeno una volta all'anno, per le scadenze di cui ai commi 17.2 e 17.5, nonché quando ne facciano richiesta scritta almeno venti soci, ovvero due o tre Consiglieri, nel caso di Consiglio Direttivo composto rispettivamente da cinque o sette membri. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

6.5 L'Assemblea ordinaria

a) determina il numero dei componenti nel Consiglio Direttivo , elegge i Consiglieri e tra questi il Presidente e prende i provvedimenti in ordine alla sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica, il tutto secondo quanto stabilito ai commi 7.1 e 7.2;

b) delibera circa il bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione sulle attività da svolgere, formulato dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito nel comma 17.5;

c) delibera circa il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa della gestione, formulato dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito nel comma 17.2;

d) delibera circa la destinazione dell'avanzo di gestione nel rispetto di quanto stabilito al comma 17.4 e circa le soluzioni in relazione al disavanzo di gestione;

e) delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

f) istituisce il Collegio Sindacale o Collegio dei Revisori e ne nomina il Presidente e gli altri componenti effettivi e supplenti;

g) delibera sul Regolamento Interno per il funzionamento dell'Associazione e sulle sue eventuali implementazioni e modifiche predisposte dal Consiglio Direttivo ;

h) delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria e del Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto.

6.6 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente ogni qualvolta ne ravvedano la necessità, o ne facciano richiesta scritta almeno venti soci, ovvero due o tre Consiglieri, nel caso di Consiglio Direttivo composto rispettivamente da cinque o sette membri.

6.7 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti.

6.8 L'Assemblea straordinaria

a) delibera sulle modificazioni dello Statuto;

b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulle modalità di liquidazione, nonché sulla revoca dello scioglimento della stessa;

c) prende i provvedimenti di devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione, secondo quanto stabilito dall'art. 18;

d) delibera sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

e) delibera su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità, e urgenza, posto all'ordine del giorno.

Art.7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri scelti tra i soci con un'anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi. E' facoltà dell'Assemblea valutare candidature in deroga alla presente disposizione sottoposte dal Presidente con apposita relazione. Vige il principio della libera eleggibilità degli organi direttivi.

7.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e permane in regime di proroga fintanto che non viene eletto il nuovo Consiglio. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili più volte senza limitazione. Il Consigliere che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, cessa automaticamente dalla carica.

7.3 In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo coopta altro socio secondo le disposizioni del comma 7.1 che rimane in carica fino alla prima Assemblea utile per deliberare in merito alla sostituzione. Il Consigliere eletto in sostituzione di altro cessato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Qualora venga a cessare la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente se presente o in caso contrario il Vice Presidente se presente o in caso contrario il Consigliere più anziano di età convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri.

7.4 Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Vice Presidente e un Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio o agli associati, anche se nominati Presidente, Vice Presidente o Tesoriere, salvo eventuali rimborsi spese documentate nei limiti previsti e nel rispetto dalla normativa vigente.

7.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e per quella delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Non sono ammesse deleghe.

7.6 Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto riservato dal presente Statuto all'Assemblea; in particolare:

a) stabilisce l'importo delle quote annuali a carico dei soci ordinari e sostenitori

b) entro il 30 maggio redige il bilancio consuntivo annuale, la relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell'eventuale avanzo di gestione o dei provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo, il tutto da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea entro rispettivamente il 30 aprile o il 30 giugno successivi;

c) predispone il Regolamento Interno per il funzionamento dell'Associazione e le implementazioni e modifiche che nel tempo si rendessero necessarie od opportune da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea ordinaria;

d) nomina tra i suoi componenti, un rappresentante dell'Associazione in altre associazioni od enti;

e) può delegare specifiche funzioni ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente tra loro, attribuendo loro i relativi poteri di firma.

Art. 8 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E TESORIERE

8.1 Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli ha il compito di:

a) convocare, fissando il relativo ordine del giorno, e presiedere il Consiglio Direttivo

b) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ;

c) convocare, fissando il relativo ordine del giorno, e presiedere l'Assemblea

d) rappresentare l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità e di fronte ai terzi.

8.2 Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

8.3 Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Tesoriere, cui delegare la gestione ordinaria delle consistenze patrimoniali dell'Associazione.

Il Tesoriere resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Il Tesoriere: gestisce i fondi dell'Associazione per quanto riguarda l'Ordinaria amministrazione, effettuando i pagamenti e i versamenti delle somme dovute dall'Associazione a terzi, e riscuote le somme versate dai soci. Il Tesoriere è, all' interno del Consiglio, il responsabile, congiuntamente ai Revisori (ove nominati), della contabilità dell'Associazione e della redazione del bilancio, da sottoporre all'Assemblea. Il Tesoriere può operare singolarmente sui conti correnti bancari o postali intestati all'Istituto, e può disporre la compravendita dei titoli di proprietà dell'Associazione. Il Tesoriere non può accendere od estinguere i conti correnti e non può rilasciare deleghe.

Art. 9 - COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea può nominare un Collegio di Revisori composto da tre membri per il controllo dell'amministrazione e della contabilità sociale. Il Collegio dei Revisori resta in carica per tutta la durata del Consiglio. I revisori non possono essere consiglieri. I revisori, ove nominati, dovranno redigere una relazione al bilancio annuale predisposto dagli amministratori, o dal Tesoriere, potranno accertare in qualsiasi momento le consistenze di cassa e potranno sempre procedere, anche individualmente ad atti d'ispezione e di controllo.

Art. 10 - GUIDA SPIRITUALE

La Guida Spirituale è Ministro di Culto, ed è l'unico Organo competente relativamente all'indirizzo religioso e spirituale dell'Associazione. In particolare, oltre a svolgere tutte le funzioni di Ministro di Culto, di seguito specificate nell'articolo 12, indica gli insegnamenti, le cerimonie e le meditazioni che devono essere organizzate dall'Associazione per i soci, i fedeli e i discepoli in generale. Nomina o ratifica gli eventuali altri ministri di culto che possono coadiuvare il suo operato. Nomina il suo o i suoi successori. Attuale Guida Spirituale è il Maestro Giuseppe Mokuza Signoritti a cui spetterà la nomina del successore o successori. In caso di sua mancanza, la nomina del successore sarà di competenza del Maestro Roland Yuno Rech.

La Guida Spirituale può nominar un coadiutore.

Art. 11 - DECADENZA DELLA GUIDA SPIRITUALE

La Guida Spirituale decade esclusivamente:

- per sue dimissioni;

- per decesso.

Art. 12 - MINISTRI DI CULTO

Il Ministro di Culto deve essere in possesso dell'apposita Certificazione di abilitazione a trasmettere l'Insegnamento, rilasciata dall'Autorità Monastica da cui proviene.

La Certificazione deve essere conforme a quanto stabilito in merito dall'Unione Buddhista Italiana.

Il Ministro di Culto impartisce: insegnamenti, celebra funzioni e rituali della tradizione spirituale Buddhista Zen Soto, conferisce iniziazioni e svolge tutte le attività che ritiene opportune per la crescita spirituale del praticante buddhista.

Art. 13 - EFFETTI CIVILI DEGLI ATTI DEI MINISTRI DI CULTO

Qualora agli atti dei Ministri di Culto si vogliano attribuire effetti civili è chiesta l'approvazione della nomina all'Autorità governativa, nei termini e nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni legislative in materia, e in particolare dall'Intesa fra l'Unione Buddhista Italiana e lo Stato Italiano. Qualunque movimento territoriale o revoca dei ministri medesimi, se trattasi di ministri con nomina approvata dall'Autorità governativa, è portata a conoscenza dell'Autorità medesima per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 14 - COMITATO D'ONORE

Su indicazione della Guida Spirituale, oppure del Consiglio Direttivo, oppure dell'Assemblea, può essere nominato un Comitato d'Onore, i cui membri sono soci dell'Associazione che si sono distinti per particolari meriti nei confronti dell'Associazione. Il numero dei componenti, la cui nomina deve comunque essere ratificata dall'assemblea, viene deciso di volta in volta dagli organi proponenti l'elezione. Il Comitato d'Onore resta in carica tre anni, e viene nominato in contemporanea con la nomina del Consiglio Direttivo. Il Comitato d'Onore ha funzioni consultive, e si riunisce ogni qualvolta i membri lo ritengano opportuno. Al Comitato d'Onore possono rivolgersi gli altri organi dell'Associazione, o anche singolarmente uno o più membri del Consiglio Direttivo, per averne il parere in ordine alle proprie decisioni. Il parere del Comitato d'Onore non è comunque vincolante.

Art. 15 - IL PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

Le entrate sono costituite da:

a) quote associative e contributi annui dei soci;

b) contributi periodici o occasionali istituiti per la partecipazioni alle attività sociali;

c) contributi ordinari o straordinari di enti pubblici e privati, di persone fisiche, di associazioni e dei soci;

d) oblazioni, lasciti, e donazioni;

e) occasionali attività aventi lo scopo indirizzato al conseguimento delle finalità associative;

f) campagne di crowdfunding e fundraising.

g) proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali che sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione. L’assemblea delibera sulla utilizzazione di tali proventi in conformità alle finalità statutarie.

h) altre entrate.

Art.16 - LIBRI SOCIALI

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo , il Libro degli aderenti all'Associazione e il libro dei volontari. I libri dell'Associazione sono visibili ad ogni associato previa richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo che dovrà essere formulata con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 17 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

17.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio, o entro sei mesi in caso di comprovate necessità, sottopone il bilancio consuntivo dell'esercizio all'esame dell'Assemblea per le determinazioni del caso.

17.3 Il bilancio consuntivo è composto da una rendicontazione a carattere economico ed una a carattere finanziario e corredato da una relazione illustrativa della gestione. Qualora da esso risultino avanzi o disavanzi di gestione, il Consiglio Direttivo deve proporre all'Assemblea destinazioni o soluzioni in merito.

17.4 L'avanzo di gestione deve essere destinato alle attività associative degli anni successivi, ovvero direttamente a specifiche opere di sostegno a contenuto umanitario. Non può darsi luogo a distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, e in ogni caso di patrimonio sociale durante tutta la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

17.5 Il Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno sottopone il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo all'esame dell'Assemblea per le determinazioni del caso. Il bilancio di previsione è corredato dalla relazione sulle attività da svolgere.

17.6 I bilanci, le relazioni e la proposta circa l'avanzo o il disavanzo di gestione devono rimanere depositate presso la sede dell'Associazione nei 5 giorni che precedono la data fissata per la riunione assembleare, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

Art.18 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati con le modalità e i quorum previsti dal presente statuto. L’Assemblea contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere da parte degli eventuali enti indicati dalla legge, e salva diversa destinazione imposta dalle norme in vigore, ad altri enti con finalità analoghe.

Art. 19 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra soci, o tra questi e il Consiglio Direttivo , verranno sottoposte dapprima all’Assemblea Generale dei soci ed in caso di irresolutezza verranno sottoposte in ultima istanza alla Guida Spirituale di riferimento di cui all’articolo 2.1, che giudicherà a riguardo insindacabilmente e senza formalità di procedura.

Art. 20 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si applicano le norme del Codice civile, le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di associazioni, enti religiosi ed enti del terzo settore e, in particolare, la disciplina prevista dal Dlgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e/o integrazioni.
APPUNTAMENTI
Martedì 6 / domenica 11 giugno 2023
Tempio Sufi Katwijk (Paesi Bassi)
workshop di meditazione Zen e pittura Sumi-e
Lunedì 28 / mercoledì 30 agosto 2023
Tempio zen Horinji (Francia)
Sesshin organizzata dal dojo di Alba e diretta dal maestro Beppe Mokuza Signoritti
Sabato 21 / mercoledì 25 ottobre 2023
Tempio Zen 'La Gendronnière' (Francia)
L'ESPRIT DU GESTE 5 giorni di pratica dello zazen alternati da atelier di sumi-e
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